Art.19 del CCNL Aziendale
TUTELA LEGALE E COPERTURA ASSICURATIVA
A.Tutela Legale
1. Il dipendente citato in giudizio civile o sottoposto a procedimento penale per fatti o cause di servizio è tenuto a darne sollecita comunicazione alla Società di appartenenza.
2. Il Gruppo FS garantisce, mediante apposita polizza assicurativa, la tutela legale e le spese di giudizio ai dipendenti delle proprie Società cui si applica il presente contratto, citati in giudizio civile o sottoposti a procedimento penale per fatti direttamente connessi all'esercizio delle loro funzioni.
3. La garanzia di cui al punto precedente è sospesa nel caso di dolo del dipendente accertato con sentenza, ancorchè non passata in giudizio.
La garanzia è ripristinata nel caso in cui l'esito del successivo grado di giudizio penale sia di proscioglimento ovvero di acertamento della natura colposa del comportamento del dipendente.
B.Copertura Assicurativa
1. I dipendenti sono coperti da apposita polizza assicurativa per i danni involontariamente arrecati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti materiali a beni tangibili, nello svolgimento delle mansioni e delle competenze per conto delle Società del Gruppo FS Italiane. La garanzia è estesa alla responsabilità dei CEL, dei Progettisti, dei Validatori e dei Direttori lavori.
2. I dipendenti che si trovano per conto delle Società del Gruppo FS Italiane alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori di loro proprietà, godono di una copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, integrativa della copertura offerta dalla RCA di legge sino al massimale previsto dalla stessa polizza, nonchè di una specifica copertura Kascko per eventuali danni al proprio mezzo.
3. Il Gruppo FS Italiane dispone di coperture assicurative per i danni ai propri beni; pertanto, i risarcimenti e gli addebiti a carico dei dipendenti sia a seguito di ordinanaza o sentenza dell'Autorità Giudiziaria, anche a titolo di provvisionale, sia a seguito di costituzione in mora da parte delle Società del Gruppo FS, per danni rimborsabili dal Fondo di Solidarietà di cui al punto 4 del successivo art.22, verranno calcolati sulla base delle franchigie esistenti sulle polizze in essere.
4. Relativamente alle problematiche di cui al precedente punto 3, connesse alla copertura dei danni verso terzi, il Gruppo FS Italiane farà in modo di evitare che le parti civili si costituiscano nel giudizio penale a carico dei dipendenti.
5. Il Gruppo FS Italiane garantisce, inoltre, con una specifica copertura assicurativa, l'assistenza legale diretta e indiretta per il personale rimasto vittima di aggressione, da parte di soggetti terzi, durante lo svolgimento della propria prestazione lavorativa, ovvero nel caso di interventi a salvaguardia di beni appartenenti alle Società del Gruppo. Tala copertura assicurativa viene attivata all'esito della procedura aziendale sull'ammissibilità della richiesta.
punto 4 dell'Art.22 del CCNL Aziendale
Fondo di Solidarietà
4.1 I lavoratori che, nell'esercizio delle proprie funzioni, causino un danno alle Società del Gruppo FS Italiane, sono tenuti al risarcimento del danno solo nel caso di danno arrecato per dolo o colpa grave.
4.2 La limitazione al risarcimento del danno ai soli casi di dolo o di colpa grave si applica anche alla responsabilità verso le Società del Gruppo FS Italiane che abbiano risarcito il terzo del danno arrecatogli.
4.3 Per il risarcimento alle Società del Gruppo FS Italiane ed ai terzi in caso di colpa grave è previsto l'intervento del Fondo di Solidarietà istituito dall'Art.47 del CCNL 18.11.1994, le cui regole di funzionamento e di gestione come disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento vigenti si intendono confermate.